Le informazioni ripostate sono gia' state divulgate nella pagine relative alle procedure per l'acquisto ma riteniamo sia opportuno esporre nuovamente queste informazioni sotto l'apposita voce.
- Tassa di documentazione pari al 0,5 %.
- Tassa sul trasferimento delle proprietà immobiliari attualmente pari al:
- 7% del valore ufficiale di acquisto della proprietà dal costruttore
- al 6,5% se acquistate un immobile da un privato o "seconda mano".
- "Plus Valia"; trattasi di una tassa sul valore aggiunto dell'immobile o del terreno. ATTENZIONE per legge la deve pagare chi vende e non chi acquista.
- Questa imposta viene calcolata sulla base dei tassi di incremento annuo a partire dalla vendita precedente.
L'aliquota, abitualmente, è pari a circa l'8/10 % riferito al prezzo d'acquisto.
Questa imposta viene calcolata sulla base dei tassi di incremento annuo a partire dalla vendita precedente. L' aliquota, abitualmente, è pari a circa l'8/10 % riferito al prezzo d' acquisto. La legge spagnola (alla quale sono ovviamente assoggettate anche le Canarie), determina che sia il venditore ad essere obbligato al pagamento di questa tassa; ma puo' succedere che all'quirente venga richiesto (in fase di trattativa) dalla parte venditrice di sobbarcarsi tale onere.
- Le spese annuali sono: l'imposta IBI (Impuesto Sobre Bienes Inmuebles), e l'imposta patrimoniale sulle Sue proprietà in Spagna.
Nel caso in cui l'immobile che si acquisisce non fungera' da residenza all'estero bisognera' corrispondere all'erario Italiano l'IVIE.
L'IVIE, denominata anche come IMU per immobili all'estero, acquisiti da parte di cittadini Italiani NON residenti nello stato estero in cui e' stato acquisito l'immobile (o gli immobli) come vedremo nell'articolo di approfondimento, NON ha una rilevanza economica cosi' gravosa come ipotizzabile. Per Info specifiche sull'IVIE.
I redditi che eventualmente si ricaveranno dagli investimenti immobiliari alle Canarie, dovranno essere presentati all'erario Canario/Spagnolo per poi notificare la modulistica al proprio consulente fiscale in Italia che procedera' alle dichiarazioni del caso.
Anche questo aspetto è regolamentato dalla Convenzione Internazionale "Italia-Spagna" e quindi c'e' la tutela che non si pagheranno, per intenderci, le imposte doppie e/o due volte.